SOCIETA' MISTA - SOCIO SCELTO CON GARA PER SPECIFICA MISSIONE - NON PUO' OTTENERE ULTERIORI ATTIVITA'
Al fine di individuare le modalità attraverso cui procedere all'affidamento di appalti pubblici in favore di una società mista occorre distinguere l'ipotesi di "costituzione di una società mista per una specifica missione", sulla base di una gara che abbia per oggetto sia la scelta del socio che l'affidamento della specifica missione, da quella in cui si intendano "affidare ulteriori appalti ad una società mista già costituita".
Con riferimento alla prima ipotesi, si rileva che, a seguito di una complessa ed articolata evoluzione giurisprudenziale, tanto comunitaria (cfr. Corte giust. CE, sez. I, 11 gennaio 2005, n. C-26/03) quanto nazionale (cfr. da ultimo Cons. St., ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1; sez. V, 23 ottobre 2007, n. 5587; sez. II, 18 aprile 2007, n. 456/07), sia possibile ritenere sufficiente un'unica gara, quella per la scelta del socio privato, con la conseguente legittimità dell'affidamento diretto degli appalti operato in favore di tale società mista, a condizione però che l'individuazione del determinato servizio da svolgere sia delimitato in sede di gara sia temporalmente che con riferimento all'oggetto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 settembre 2010, n. 7214, Sez. VI, 16 marzo 2009, n. 1555 e Corte Giustizia, sez. III, 15 ottobre 2009, C196/08, Acoset).
Di converso, nell'ipotesi in cui si debba procedere all'affidamento di appalti ulteriori e successivi rispetto all'originaria missione deve ritenersi sempre necessario il ricorso alle procedure di evidenza pubblica per la relativa aggiudicazione.
Come già precisato, infatti, la società mista opera nei limiti dell'affidamento iniziale e non, pertanto, può ottenere senza gara ulteriori missioni che non siano già previste nel bando originario.
Tale conclusione, del resto, trova conferma anche nell'orientamento espresso dalla Commissione nella Comunicazione 5 febbraio 2008 con riferimento alla materia degli appalti e delle concessioni in caso di partenariato pubblico-privato, nella quale sostanzialmente si afferma che deve ritenersi sufficiente una sola procedura di gara se la scelta del partner oggetto di preventiva gara è limitata all'affidamento della missione originaria, il ché si verifica quando la scelta di quest'ultimo è accompagnata sia dalla costituzione del partenariato pubblico privato istituzionale (id est attraverso la costituzione di società mista), sia dall'affidamento della missione al socio operativo.
Deve quindi ritenersi non ammissibile l'affidamento, in via diretta, ad una società mista <<aperta o <<generalista dopo la sua costituzione, di un numero indeterminato di appalti o di servizi pubblici.
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