Giurisprudenza e Prassi

SOCCORSO PROCEDIMENTALE: RIMESSO ALLA VALUTAZIONE DELLA S.A. SE SUSSISTONO DUBBI SULLA VOLONTA' NEGOZIALE DELL'OPERATORE (101.3)

ANAC PARERE 2026

Le valutazioni espresse dalle commissioni di gara, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili solo in presenza di macroscopici vizi di legittimità, quali l’evidente irragionevolezza o il travisamento dei fatti, non potendo l'organo di controllo sovrapporre la propria sensibilità valutativa a quella della Stazione Appaltante. Il soccorso procedimentale previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici è finalizzato a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa superando eventuali ambiguità, ma resta una facoltà della Stazione Appaltante e incontra il limite invalicabile del divieto di apportare modifiche o integrazioni all'offerta tecnica presentata.

«Il ricorso al soccorso procedimentale sia una facoltà, e non anche un obbligo, di cui la Stazione appaltante possa avvalersi ogni qualvolta ritenga [...] sussistenti dei dubbi sulla effettiva volontà negoziale del concorrente [...] I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica» (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 20.06.2025, n. 5392).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)