VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA ESCLUDENTE DELLA LEX SPECIALIS SULLA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA (DIVIETO DI NUOVI PREZZI): NO AL SOCCORSO PROCEDIMENTALE (101)
In sede di gara d’appalto, la valutazione delle offerte tecniche costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica, rendendo la stessa insindacabile salvo vizi di manifesta illogicità o palese travisamento dei fatti; ne consegue che il giudice amministrativo non può sovrapporre il proprio giudizio tecnico a quello della stazione appaltante, né procedere a una nuova attribuzione di punteggi tecnici.
Qualora la lex specialis vieti espressamente la produzione di "nuovi prezzi" nell'offerta tecnico-economica, l'inserimento degli stessi da parte del concorrente integra una dichiarazione negoziale in contrasto con le prescrizioni di gara che incide sull'importo complessivo dell'offerta, non emendabile mediante soccorso procedimentale o istruttorio.
"Tutte le censure proposte dal raggruppamento appellante sono tese a chiedere a questo Giudice, peraltro in modo manifesto, di sostituirsi alle valutazioni effettuate dalla stazione appaltante. Sul punto, la giurisprudenza della Sezione è consolidata nel senso di ritenere che:
a) la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità;
[...]
Sul punto la sentenza deve essere riformata in quanto il RTI F. ha evidentemente offerto per il sub-criterio B.1.3 (pesatura dinamica) un nuovo prezzo di € 200.000. Non c’è alcun errore materiale, bensì una inequivoca dichiarazione negoziale in flagrante contrasto con il paragrafo 17 del disciplinare di gara. L’effetto dell’inserimento di un nuovo prezzo è evidentemente quello di incidere sull’importo complessivo dell’offerta."
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