SOCCORSO ISTRUTTORIO – OMISSIONE DI ELEMENTO ESSENZIALE OFFERTA - NON AMMESSO (83.9)
Questa Sezione del Consiglio di Stato ha più volte chiarito, in conformità all’insegnamento impartito dall’Adunanza plenaria 27 luglio 2016, n. 19, in relazione al regime vigente anteriormente al Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, come il soccorso istruttorio sia doveroso solo ove si contesti la mancanza di un elemento formale (e non essenziale) dell’offerta e riguardi elementi il cui obbligo di indicazione non sia stato specificato da previsioni chiari e univoche della legge di gara (da ultimo, Cons. Stato, V, 4 aprile 2019, n. 2219). Il soccorso istruttorio ha, infatti, come finalità quella di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (Cons. di Stato, V, 22 ottobre 2018, n. 6005), in violazione del principio di immodificabilità e segretezza dell’offerta, imparzialità e par condicio delle imprese concorrenti. Per l’effetto, vanno ritenute astrattamente ammissibili solo quelle integrazioni documentali che non riguardino elementi essenziali dell’offerta, ivi compresi quelli “essenziali ai fini della valutazione tecnica” (Cons. Stato, V, n. 2219/2019, cit.). Il principio è rimasto immutato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, atteso che l’art. 83, comma 9, del vigente Codice dei contratti pubblici esclude in radice che le irregolarità essenziali dell’offerta economica e dell’offerta tecnica possano beneficiare del soccorso istruttorio (tra altre, Con. Stato, V, 13 febbraio 2019, n.1030; VI, 16 aprile 2018, n. 2253).
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