Giurisprudenza e Prassi

SOCCORSO ISTRUTTORIO - NON AMMESSA INTEGRAZIONE SE PREVISTA A PENA DI ESCLUSIONE (83.9)

TAR TOSCANA SENTENZA 2020

Nel caso di specie la stazione appaltante non avrebbe potuto dar luogo al soccorso istruttorio per consentire l’integrazione della documentazione tecnica attestante l’assenza del lattice e del nichel, poiché la stessa era richiesta, come detto, a pena di esclusione dalla legge di gara e si era comunque dinanzi ad una radicale carenza documentale e dichiarativa.

Difatti, secondo giurisprudenza consolidata, il soccorso istruttorio si sostanzia "... unicamente nel dovere della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli ma solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti"; viceversa , esso "...non consente la produzione tardiva del documento o della dichiarazione mancante o la sanatoria della forma omessa, ove tali adempimenti siano previsti a pena di esclusione…" (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).

Diversamente opinando, infatti, si consentirebbe un’inammissibile modifica postuma dell’offerta, in violazione delle disposizioni contenute nella legge di gara e dei principi generali di autoresponsabilità e par condicio competitorum (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 19 febbraio 2020, n. 806 e giurisprudenza ivi citata).

Né, tanto meno, si sarebbe potuto permettere all’odierna ricorrente di modificare la marcatura dei calzari rispetto a quella riportata nell’offerta.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati