SOCCORSO ISTRUTTORIO - LIMITI E DIVIETO - IMPOSSIBILE INTEGRARE OFFERTA TECNICA (83.9)
Nel caso di specie la produzione postuma della certificazione di ente terzo chiaramente costituirebbe un’inammissibile integrazione di un elemento dell’offerta tecnica, consentendone la sua valutabilità in relazione al criterio del numero di posti aggiuntivi offerti. Vale sottolineare, in linea generale, che nelle procedure di gara il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 trova il proprio limite nell’impossibilità di integrare e/o modificare un elemento dell’offerta tecnica e/o economica, non essendo ammesso nel caso in cui, come nella fattispecie, sopravvenga a colmare un’inadeguatezza iniziale e sostanziale dell’offerta presentata dall’impresa concorrente (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. III, 26 gennaio 2022 n. 550; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 2 agosto 2021 n. 5399). Parimenti, va osservato che attraverso il soccorso procedimentale, in caso di dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell’offerta tecnica e/o economica, possono essere richiesti chiarimenti all’impresa concorrente, ammessi in quanto finalizzati a consentire l’interpretazione delle offerte e a ricercare l’effettiva volontà espressa da quest’ultima, superandone le eventuali ambiguità, ma giammai possono essere introdotte postume integrazioni delle offerte medesime, come in sostanza preteso dalla ricorrente principale (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 9 febbraio 2021 n. 1225; TAR Veneto, Sez. III, 6 ottobre 2021 n. 1175).
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