SOCCORSO ISTRUTTORIO IN SENSO STRETTO: VA ATTIVATO OBBLIGATORIAMENTE IN CASO DI DUBBI SUI CONTENUTI DELL'OFFERTA (101.3)
Il rimedio – diverso dal “soccorso istruttorio” di cui all'art. 83 comma 9 d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che non potrebbe riguardare né il profilo economico né quello tecnico dell'offerta (tra altre, Cons. Stato, III, 2 febbraio 2021, n. 1225; V, 27 gennaio 2020, n. 680, che rammenta che, nei pareri nn. 855 del 21 marzo 2016 e 782 del 22 marzo 2017 relativi allo schema del Codice degli appalti pubblici e del “correttivo” di cui al d.lgs. 56/2017 resi dalla Commissione speciale, questo Consiglio di Stato ha espressamene sottolineato, in relazione all'art. 83, l'opportunità di conservare il “soccorso procedimentale” in caso di dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica”) – consiste nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire l'interpretazione della sua offerta e a ricercare l'effettiva volontà dell'offerente, superando le eventuali ambiguità dell'offerta, ciò fermo il divieto di integrazione dell'offerta, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essa assunta (Cons. Stato, III, 13 dicembre 2018, n. 7039; 3 agosto 2018, n. 4809; V, 27 aprile 2015, n. 2082; 22 ottobre 2014, n. 5196; 27 marzo 2013, n. 1487)” (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 7 aprile 2023, n. 254 che richiama Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2023, n. 324).
Il rimedio ha, peraltro, trovato oggi codificazione nel D.lgs. n. 36/2023, che all’art. 101, comma 3 ha disciplinato proprio il “soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica” (Cons. Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870; v. anche T.A.R. Sardegna, Sez. II, 13 dicembre 2023, n. 939)” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 10 marzo 2025, n. 222; 27 febbraio 2024, n. 148).
Ritiene il Collegio che proprio la presenza delle informazioni effettivamente richieste dalla stazione appaltante nei documenti di gara della ricorrente, seppur non organizzate in termini chiari e facilmente intelligibili, avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante a richiedere alla ricorrente chiarimenti in ordine all’effettiva volontà negoziale manifestata, attraverso l’esplicazione di quanto già contenuto nella Relazione di offerta tecnica e nelle Schede tecniche allegate, così da verificare quali fossero effettivamente i prodotti offerti e se rispondenti alle caratteristiche richieste dalla stazione appaltante.
Ed è entro tali limiti e su tali presupposti che va dunque accolto anche il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui deduce la mancata attivazione del soccorso istruttorio c.d. procedimentale o per chiarimenti, di cui all’art. 101, comma 3 d.lgs. n. 36 del 2023; di tal che, sotto tale profilo, l’effetto conformativo della sentenza importa che la stazione appaltante attivi tale soccorso procedimentale, consentendo alla ricorrente di chiarire – sulla sola base della documentazione già presentata in sede di gara - i profili dubbi che hanno condotto all’esclusione in merito ai prodotti effettivamente offerti e, su tali basi, verifichi se essi sono conformi alla lex specialis.
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