SOCCORSO ISTRUTTORIO: IL TERMINE DI PRESENTAZIONE HA NATURA PERENTORIA (83.9)
Il ricorso è da ritenersi infondato nel merito, stante la natura perentoria del termine ex art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 e la vigenza del principio di autoresponsabilità dell’operatore economico cui spetta l’onere di diligenza, anche nel rispetto dei termini procedimentali assegnati nello svolgimento del legittimo contraddittorio nella eventuale fase del soccorso istruttorio (“Nell'ambito delle gare pubbliche, è necessario adempiere, con scrupolo e diligenza, a quanto previsto dal bando e dalle norme tecniche. La disciplina di gara è posta a garanzia di tutti i partecipanti e il suo erroneo utilizzo rimane a rischio del partecipante nell'ambito della propria autoresponsabilità” Cons. Stato, Sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924).
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