SOCCORSO ISTRUTTORIO - GARANZIA PROVVISORIA - NON AMMISSIBILE IL PAGAMENTO IN DATA SUCCESSIVAAL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE (83)
La valutazione sul punto condotta dalla Stazione appaltante – come esternata nell’ambito della motivazione riportata nel testo del gravato provvedimento di esclusione, nei termini indicati al superiore punto 2.1 della presente pronuncia – trova piena corrispondenza, oltre che nel tenore della stessa disciplina di gara, nella stessa “ratio” dell’istituto del soccorso istruttorio e nella funzione connaturata allo strumento della cauzione provvisoria, come ricostruite in via giurisprudenziale sulla base del contenuto delle previsioni legislative in materia.
In proposito, è stato affermato – proprio con riguardo ad un caso in cui l’attivazione del soccorso istruttorio aveva riguardato la garanzia provvisoria – che “… il soccorso istruttorio è ammissibile se l’atto oggetto della regolarizzazione o della integrazione successiva si è comunque perfezionato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione”, dovendo assicurarsi “ … la tutela della par condicio tra i partecipanti alla procedura di gara” che non sarebbe garantita ove, nel caso specifico, si consentisse all’operatore economico la presentazione della garanzia provvisoria in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. V, sent. 17 settembre 2021, n. 6324 e Cons. St., sez. V, sent. 23 marzo 2021, n. 2483, ivi espressamente richiamata).
Nella prospettiva delineata, appare coerente al richiamato orientamento giurisprudenziale la motivazione in concreto adotta dalla Stazione appaltante a supporto della disposta esclusione, nella misura in cui mostra di considerare l’effettuato versamento nel termine del 3 settembre 2021 (assegnato ai fini della richiesta regolarizzazione) tramite bonifico dell’importo previsto dalla disciplina di gara a titolo di cauzione provvisoria quale “… costituzione di una nuova garanzia in data successiva alla citata scadenza …” (riferita, nello specifico, alla “scadenza del termine di presentazione delle offerte”), in luogo della richiesta regolarizzazione della cauzione provvisoria costituita (tramite polizza fideiussoria) all’atto della presentazione della domanda di partecipazione.
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