SOCCORSO ISTRUTTORIO E SOCCORSO PROCEDIMENTALE:. DIFFERENZE (83.9)
Va a osservato che, secondo la giurisprudenza, il soccorso istruttorio ha la finalità di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte in violazione dei principi di immodificabilità e segretezza delle offerte stesse, di imparzialità e di par condicio delle imprese concorrenti. Per l'effetto, vanno ritenute ammissibili solo quelle integrazioni documentali che non riguardino elementi essenziali dell’offerta, con conseguente impossibilità di ammettere il soccorso istruttorio con riferimento a documenti afferenti all’offerta tecnica o all’offerta economica (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 19 agosto 2020, n. 5140; id. sez. V, 13 febbraio 2019, n. 1030).
Per sanare carenze riguardanti l’offerta tecnica e l’offerta economica, le stazioni appaltanti possono tutt’al più intervenire con il soccorso procedimentale il quale, a differenza del soccorso istruttorio, non consente l’integrazione documentale, ma consente al concorrente che ha formulato un’offerta incompleta di fornire informazioni e chiarimenti che permettano alla stessa stazione appaltante di reperire negli atti da lui già prodotti i dati che sarebbero stati evincibili dal documento mancante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 9 gennaio 2023, n. 290).
Ciò precisato, va ora osservato che, nel caso concreto, non è contestato che la controinteressata non ha prodotto in sede di gara la scheda tecnica prevista dall’art. 16 del Disciplinare di gara e che la stazione appaltante ne ha consentito la produzione tardiva ritenendo che la stessa abbia valenza formale e non sostanziale in quanto meramente esplicativa dei dati già contenuti nella “Dichiarazione di Sussistenza dei Requisiti Minimi” (cfr. verbale n. 9).
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