Giurisprudenza e Prassi

SOCCORSO ISTRUTTORIO - CARENZA DEL REQUISITO DI PARTECIPAZIONE – INAPPLICABILITA’ (83.9)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2021

Secondo orientamento giurisprudenziale granitico, il cd. soccorso istruttorio è un istituto volto solo a chiarire e a completare dichiarazioni o documenti comunque esistenti ed efficaci e non è, quindi, applicabile quando, in sede di gara, si sia accertata la sostanziale carenza di un requisito essenziale per la partecipazione (in tal senso, ex plurimis: TAR Roma n. 1841/2021). Né consente all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (ex multis: TAR Napoli n. 832/2021). Orbene, nel caso di specie è ravvisabile in capo alla ricorrente la totale mancanza del requisito per la partecipazione alla gara, risultante proprio dalla documentazione prodotta dalla stessa, consistente nel certificato SOA dal quale risultava, alla data di presentazione dell’offerta, la mancanza del requisito tecnico professionale dell’abilitazione ai servizi di progettazione, indispensabile per la partecipazione alla gara finalizzata all’affidamento dell’appalto integrato. Pertanto, la situazione concreta in cui si è venuta a trovare l’odierna ricorrente – priva del requisito tecnico professionale per la partecipazione alla gara – esclude che nella fattispecie potesse darsi luogo al soccorso istruttorio, non potendo il ricorrente in alcun modo integrare o modificare le risultanze del certificato di qualificazione già prodotto e comprovante la carenza del requisito tecnico professionale per la partecipazione alla gara, né modificare la domanda con l’indicazione oltre i termine di presentazione dell’offerta del nominativo di un progettista abilitato.

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