ONERE DI DILIGENZA NELLA VERIFICA DELLA CASELLA MAIL E POSTA INDESIDERATA
In tema di procedure selettive di massa, la presunzione di conoscenza delle comunicazioni inviate dalla Pubblica Amministrazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dal privato opera integralmente ai sensi dell'art. 1335 c.c. Il filtraggio automatico di una comunicazione nella cartella della posta indesiderata (spam) non configura un'ipotesi di impossibilità incolpevole di ricezione idonea a giustificare la rimessione in termini, ma rappresenta una violazione dell'onere di diligenza e vigilanza che incombe sul destinatario in ordine al corretto funzionamento e monitoraggio della propria sfera di dominio telematico.
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