INIDONEITÀ DELLA MAIL ORDINARIA PER LA COMUNICAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO (101.1)
È illegittima l'esclusione da una procedura di finanziamento pubblico disposta a seguito del silenzio dell'interessato a una richiesta di soccorso istruttorio inviata tramite e-mail ordinaria, qualora tale comunicazione sia finita nella cartella spam del destinatario. L'Amministrazione, in ossequio ai principi di collaborazione e buona fede, è tenuta ad assicurarsi della conoscibilità delle comunicazioni aventi effetto escludente, utilizzando mezzi idonei (come la conferma di lettura o il contatto telefonico preventivo) per evitare che un mero malfunzionamento tecnico o un automatismo dei sistemi di posta elettronica pregiudichino la posizione del partecipante che possiede i requisiti sostanziali.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

