ILLEGITTIMA LA DECADENZA SE LA DICHIARAZIONE NON VERITIERA NON INCIDE SUL REQUISITO SOSTANZIALE
In tema di partecipazione a procedure concorsuali, l'Amministrazione non può disporre la decadenza del vincitore ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 se la falsità della dichiarazione non ha inciso causalmente sull'ottenimento del beneficio, qualora il requisito (nella specie, titolo di studio estero equipollente) sia effettivamente posseduto dal candidato. L'Amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio e a valutare le deduzioni difensive presentate dai congiunti dell'interessato se quest'ultimo si trova in condizioni di oggettiva difficoltà operativa.
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