Giurisprudenza e Prassi

IL REQUISITO DI FATTURATO DEL RAGGRUPPAMENTO PUÒ ESSERE SODDISFATTO DALLA SOLA MANDATARIA (100.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza 2025

È illegittima l'esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese motivata dalla mancata trasmissione di documentazione integrativa da parte di un componente del raggruppamento qualora il requisito di capacità economica e finanziaria richiesto dal bando sia già integralmente soddisfatto e comprovato da un altro componente dello stesso raggruppamento. In tale ipotesi, l'omissione non pregiudica l'accertamento dei requisiti di partecipazione e la pretesa di un'ulteriore integrazione documentale da parte della mandante priva di fatturato specifico costituisce un inutile aggravio del procedimento.

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