CERTIFICATI INSUFFICIENTI O INCOMPLETI - SOCCORSO ISTRUTTORIO - AMMESSO (83.9)
Il Collegio, al riguardo, intende dare seguito alla giurisprudenza che ritiene ammissibile il soccorso istruttorio anche per colmare le carenze documentali riguardanti il possesso dei requisiti tecnico-professionali dichiarati speciali, asserendo sul punto che "non si può escludere, in linea di principio, il soccorso istruttorio nel caso in cui, dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il concorrente, in sede di comprova, produca documentazione insufficiente o incompleta o errata, comunque inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all'atto di presentazione della domanda di partecipazione. In applicazione della richiamata disposizione, ben potrebbe la stazione appaltante assegnare al concorrente "un termine non superiore a 10 giorni" per regolarizzare le dichiarazioni incomplete o la documentazione carente" (cfr. Cons. St., sez. V, n. 1540/2021, che distingue tra soccorso che riguarda la (integrazione della) documentazione prodotta a comprova (ammesso) e soccorso istruttorio riguardante la dichiarazione nella sua integralità (non ammesso); cfr. anche TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 4178/2021 e T.A.R. Lazio Roma, sez. III, n.5330/2021; cfr. anche Cons. St., sez. III, n. 975/2017).
Pertanto, a fronte della produzione nei termini del certificato su descritto, ove l’amministrazione avesse riscontrato irregolarità in esso, ben avrebbe potuto/dovuto procedere al soccorso istruttorio.
Non appaiono conferenti i richiami giurisprudenziali di segno diverso indicati in ricorso, venendo in rilievo nel caso di specie non contestazioni sull’esistenza del requisito (carenza sostanziale), né l’assenza della documentazione richiesta a pena di esclusione, ma eventuali vizi procedimentali (incompletezza o inadeguatezza della documentazione prodotta), peraltro non immediatamente percepibili e comunque facilmente emendabili.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui