AUTOCOREZIONE DEL REFUSO E DIVIETO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO NELL'OFFERTA TECNICA (101.1)
In sede di gara pubblica, le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo il principio di autoresponsabilità del concorrente e di leale collaborazione, non potendo l'operatore economico professionale invocare l'ambiguità di un refuso testuale facilmente riconoscibile per giustificare l'omessa allegazione di documenti essenziali dell'offerta tecnica. Resta ferma l'inapplicabilità del soccorso istruttorio in tali casi, poiché l'integrazione postuma della documentazione a supporto dell'offerta tecnica comporterebbe una lesione insanabile della par condicio tra i partecipanti.
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