Giurisprudenza e Prassi

IMPROCEDIBILITÀ PER CARENZA DI INTERESSE E SOCCOMBENZA VIRTUALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE Sentenza 2026

Non sussistono i presupposti per la cessazione della materia del contendere qualora gli atti impugnati giungano a scadenza naturale senza un formale atto di ritiro o modifica in autotutela; in tal caso, deve essere dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite gravano sulla Pubblica Amministrazione che, nonostante i rilievi emersi in sede cautelare, non abbia diligentemente emendato i propri provvedimenti, costringendo la parte alla prosecuzione del giudizio.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati