Giurisprudenza e Prassi
CESSAZIONE MATERIA CONTENDERE PER ADEMPIMENTO TARDIVO E DIFETTO DI GIURISDIZIONE (113.1)
T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA Sentenza
2024
Qualora la Stazione Appaltante provveda tardivamente all'approvazione degli atti contabili finali dopo la proposizione di un ricorso avverso il silenzio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere; tuttavia, le spese di lite vanno compensate qualora il ricorso sia stato proposto dinanzi al giudice amministrativo per la tutela di posizioni di diritto soggettivo inerenti alla fase esecutiva del rapporto, in quanto l'azione sarebbe stata comunque soggetta a declaratoria di difetto di giurisdizione.
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