INAMMISSIBILE IL RITO DEL SILENZIO PER IL RECUPERO DI CREDITI CONTRATTUALI
Il rito speciale previsto dall'art. 117 c.p.a. avverso il silenzio dell'amministrazione non può essere utilizzato per la tutela di posizioni di diritto soggettivo, quale il diritto al pagamento del corrispettivo contrattuale nella fase esecutiva dell'appalto, in quanto l'atto di liquidazione richiesto costituisce un atto paritetico di natura privatistica privo di valenza autoritativa; ne consegue che il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussiste ogni qualvolta l'inerzia riguardi un'attività adempitiva di un obbligo contrattuale.
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