ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO-INADEMPIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE SULL'ISTANZA DI REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI (2)
È illegittimo il silenzio serbato dalla stazione appaltante sull'istanza di revisione e adeguamento dei prezzi presentata dall'operatore economico, non potendosi configurare in tale ipotesi un silenzio-rigetto, stante il carattere tassativo delle fattispecie di silenzio significativo previste dal legislatore. La Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, anche di segno negativo, restando preclusa la possibilità di opporre ragioni di merito solo in sede processuale per giustificare l'omesso riscontro.
“Le ipotesi di silenzio significativo (silenzio-rigetto e silenzio-assenso) sono tassativamente previste dalla legge, dovendosi rilevare come, al di fuori di tali fattispecie tipizzate dal legislatore, che non ricorrono nel caso in esame, il silenzio serbato dall’Amministrazione a fronte di istanze dei privati si configuri alla stregua di silenzio-inadempimento, e non di silenzio-rigetto, risolvendosi in uno stato di inerzia che si protrae in maniera indebita nella vigenza del prefato obbligo normativo di provvedere che grava in capo alle Amministrazioni.”
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