Giurisprudenza e Prassi
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE PER SUPERAMENTO DEL SILENZIO SULLA STIPULAZIONE (18.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA Sentenza
2026
Nel giudizio proposto per l'accertamento dell'obbligo di provvedere, qualora le parti dichiarino concordemente il superamento dell'inerzia amministrativa prima della decisione, il Tribunale deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a una pronuncia sull'illegittimità del silenzio.
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