Giurisprudenza e Prassi

PERENTORIETÀ DEL TERMINE PER INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE E FORMAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO NELLE TELECOMUNICAZIONI (49.2)

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2026

Il termine di dieci giorni a disposizione del responsabile del procedimento per richiedere integrazioni istruttorie nelle procedure di autorizzazione per reti di comunicazione elettronica deve considerarsi tassativo; pertanto, una richiesta tardiva, o avente ad oggetto documenti non esigibili per legge (quale una polizza fideiussoria non prevista dal Codice di settore), non produce effetti interruttivi del termine per la formazione del silenzio assenso.

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