PERENTORIETÀ DEL TERMINE PER IL SILENZIO ASSENSO NELL'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA (44.10)
In tema di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, il decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa, in assenza di provvedimenti di diniego o pareri negativi di autorità preposte a interessi sensibili, determina la formazione del silenzio-assenso. I provvedimenti di diniego intervenuti tardivamente sono affetti da inefficacia ex lege. È illegittimo il regolamento comunale che introduce limiti generalizzati alla localizzazione degli impianti, in quanto la pianificazione locale è subordinata all'esigenza di assicurare la capillarità della rete, specialmente laddove la localizzazione sia imposta da parametri tecnici nazionali vincolanti per l'attuazione del PNRR.
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