NATURA VINCOLATA E RICOGNITIVA DELL'INTERDIZIONE A CONTRARRE PER VIOLAZIONI SICUREZZA
Il provvedimento di interdizione a contrattare con la Pubblica Amministrazione, adottato dal Ministero competente ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, costituisce un atto puramente ricognitivo di un divieto stabilito dalla legge e privo di margini di discrezionalità amministrativa. Ne consegue che la sua adozione può intervenire anche a distanza di tempo e dopo che siano venute meno le ragioni della sospensione dell'attività, purché l'efficacia dell'interdizione sia circoscritta al periodo temporale in cui la sospensione medesima è stata effettivamente operante.
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