OBBLIGO DI RISPETTO DEGLI INTERVALLI DI ACCOSTO E DOVERE DI PRONUNCIA SULLA DECADENZA (2.2)
In materia di servizi di trasporto marittimo di linea, la qualificazione di un'imbarcazione come 'nave veloce' ai fini della deroga agli intervalli minimi di accosto deve risultare esclusivamente dal certificato di classe; in assenza di tale prova, l'autorizzazione di intervalli inferiori a dieci minuti viola le norme sulla sicurezza della navigazione. Parallelamente, l'Amministrazione ha il dovere di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza di un operatore economico del settore volto a far dichiarare la decadenza delle autorizzazioni rilasciate a concorrenti, qualora basate su presupposti dichiarativi falsi o non correttamente eseguite.
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