NATURA RICOGNITIVA E VINCOLATA DEL PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO A CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, previsto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 per tutto il periodo di sospensione dell'attività imprenditoriale, opera automaticamente per legge. Il provvedimento ministeriale che accerta tale divieto ha natura meramente ricognitiva e vincolata, pertanto la sua adozione oltre i termini ordinari di conclusione del procedimento non ne determina l'illegittimità, né impone un onere motivazionale rafforzato, restando salvo l'obbligo di circoscriverne l'efficacia al solo periodo di vigenza della sospensione.
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