SETTORI SPECIALI: RIENTRANO SOLO GLI APPALTI STRUMENTALI - NOZIONE RISTRETTA
Osserva questo collegio che, la giurisprudenza predilige un’accezione restrittiva del concetto di attività strumentale, ritenendo che rientrino nel perimetro dei “settori speciali” soltanto gli appalti strumentali, cioè, esclusivamente, quelli finalizzati agli scopi propri dell’attività speciale (Consiglio di Stato, sez. V, n. 590 del 2018). Secondo la giurisprudenza amministrativa, richiamata dalla recente pronuncia della Cassazione civile sez. un., 3 ottobre 2024, n. 25956, “la disciplina per i settori speciali opera solo se l'affidamento si pone in rapporto di mezzo a fine rispetto al settore speciale di pertinenza il nesso di strumentalità per giurisprudenza prevalente va inteso in senso restrittivo…. E quando l'impresa pubblica affida un servizio estraneo all'attività speciale, il servizio soggiace, anche quanto ad affidamento selettivo, alle norme di diritto comune, con conseguente giurisdizione ordinaria per le controversie” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 6905).
Sempre le Sezioni Unite, con ordinanza n. 310 del 2023, hanno precisato che, ai fini dell'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo, occorre provare che la strumentalità del servizio posto a gara sia di natura prevalente o comunque principale rispetto all'attività speciale e che possono considerarsi strumentali solo quelle attività che servono effettivamente all'esercizio dell’attività rientrante nel settore dei servizi.
Nel caso che qui occupa il Collegio, l’appalto è pacificamente estraneo alla disciplina del Codice dei contratti pubblici dato che ha ad oggetto il “servizio di bonifica ed eventuale demolizione o sola demolizione di rotabili movibili, in asset alle Direzioni di omissis e destinati alla dismissione dal loro patrimonio”.
L’oggetto dell’appalto è totalmente al di fuori delle attività strumentali. È immediatamente intuibile che la dismissione di materiale rotabile sia estranea al concetto di strumentalità del servizio posto a gara (in senso conforme si può richiamare Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 agosto 2024, n. 6980). Se i materiali rotabili sono divenuti inutilizzabili non servono più all’esercizio dell’attività rientrante nel settore.
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