Giurisprudenza e Prassi

COMPETENZA COMUNALE NELL'ACCERTAMENTO DELL'INESIGIBILITÀ DEI CREDITI TIA CEDUTI AL GESTORE (1.654 BIS)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza 2024

In tema di gestione dei rifiuti urbani, la titolarità dell'accertamento della quota di crediti inesigibili da inserire nei Piani Economici Finanziari (PEF) appartiene al Comune qualora il regime vigente sia quello della TARI tributaria. Tale competenza permane in capo all'ente locale anche nel caso in cui i crediti siano stati ceduti pro soluto al gestore unico, atteso che la natura tributaria del prelievo impone che la verifica dei presupposti di inesigibilità avvenga secondo i criteri legali e regolamentari propri dell'ente pubblico impositore, come recepiti dai metodi tariffari dell'Autorità di Regolazione (ARERA).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)