INAPPLICABILITÀ DELLA PROROGA DEROGATORIA AI CONTRATTI DI ENERGIA CON DURATA SUPERIORE AL DECENNIO
In materia di contratti di servizio energia, la facoltà di proroga del rapporto contrattuale mediante rinegoziazione finalizzata all'esecuzione di nuovi investimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica è applicabile solo ai contratti che abbiano una durata originaria non superiore a dieci anni. La normativa di cui all'art. 6 dell'allegato II al D.Lgs. n. 115/2008, avendo natura eccezionale e derogatoria dei principi di libera concorrenza ed evidenza pubblica, è di stretta interpretazione e non consente l'estensione temporale di convenzioni che già superano i limiti cronologici fissati dal legislatore.
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