SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA: DEFINIZIONE DI FILIERA CORTA E IRRILEVANZA DEL CODICE ATECO
In tema di appalti pubblici di servizi di ristorazione collettiva, l'accertamento del possesso dei requisiti premiali relativi alla fornitura di prodotti biologici da filiera corta non può esaurirsi in una verifica meccanica e formalistica dei codici ATECO posseduti dai fornitori. Ai fini dell'individuazione della qualifica di produttore a chilometro utile, occorre fare riferimento alle definizioni contenute nei CAM, essendo sufficiente che il prodotto distribuito provenga da filiera certificata e che l'unità locale (luogo di trasformazione e/o snodo distributivo) rispetti il limite di distanza geografica prescritto dalla lex specialis, a prescindere dal fatto che presso tale stabilimento si svolga anche la produzione agricola primaria.
“La disciplina di gara non imponeva affatto, né a pena di esclusione né ai fini dell'attribuzione del punteggio, una verifica basata sui codici ATECO dei fornitori indicati, limitandosi il Disciplinare di gara a richiedere - al fine di accertare la provenienza del prodotto da filiera corta - di indicare i 'produttori' e l'ubicazione del loro 'sito produttivo' [...] svolgendo attività di produzione oltre che gestendo lo stoccaggio e la distribuzione locale del latte biologico del gruppo, l'indicata azienda soddisfa i requisiti sostanziali della 'filiera corta' e della prossimità territoriale richiesti dalla stazione appaltante, anche avuto riguardo alle definizioni di 'produttore' e 'piattaforma di distribuzione' come indicati nel precitato D.M. sui CAM”.
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