REQUISITI TECNICI - COMPROVA - MERA ATTESTAZIONE DELLA P.A. COMMITTENTE – È SUFFICIENTE
L’allegato XVII parte II del D.lgs. n. 50/16 il quale prevede, in proposito, che la capacità tecnica degli operatori possa essere provata con i seguenti elenchi:
“i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima;
ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima”.
Dalla disposizione in esame emerge che il certificato di corretta esecuzione è necessario, ai fini della prova del requisito di capacità tecnica, solo in relazione ai lavori, mentre nessun atto di “approvazione finale” è richiesto per i servizi, per i quali è sufficiente la mera indicazione degli stessi e dei relativi importi, destinatari e date; proprio tale ultimo elemento induce a ritenere che il codice degli appalti, ai fini della spendibilità dei servizi quale requisito di capacità tecnica, abbia attribuito rilevanza esclusiva allo svolgimento della prestazione professionale (ovviamente adeguatamente documentato) senza che il servizio di progettazione/ ingegneria/ architettura riceva anche “formale approvazione “ (cfr., C.G.A., 8 febbraio 2021, n. 91; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 3 dicembre 2021, n. 12506); secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza formatosi sull’abrogato art. 263 del D.P.R. n. 207 del 2010 (di cui l’art. 7 del disciplinare ne ha riprodotto il testo ) nel caso di servizi di progettazione resi in favore di un’amministrazione pubblica era ritenuta sufficiente la mera attestazione della p.a. committente “che offre garanzie di certificazione anche in assenza della concreta attuazione del progetto” (cfr. tra le tante: Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 195; 22 maggio 2015, n. 2567 e giurisprudenza ivi richiamata; T.A.R. Campania – Napoli Sez. I, 12 gennaio 2016, n. 109).
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