RIPARTO DI COMPETENZE E LIVELLI DI PROGETTAZIONE NEGLI APPALTI PUBBLICI.
"[...] l’aspetto qualificante dell’attività di progettazione è dato dal fatto che essa deve svolgersi secondo la suindicata articolazione, essendo questa essenziale «per assicurare, con il progetto esecutivo, l’eseguibilità dell’opera» e «indispensabile per rendere certi i tempi e i costi di realizzazione» dell’opera stessa. Sulla base di tale premessa, la Corte ha ritenuto che la norma statale costituisca «elemento coessenziale alla riforma economico-sociale», con la conseguenza che essa opera come limite all’attività legislativa regionale. Nel caso in esame, tale limite non è stato osservato, atteso che la disposizione impugnata prevede la non essenzialità della progettazione preliminare [...]". (Cfr. giurisprudenza citata nel testo: sentenza n. 482 del 1995 e sentenza n. 401 del 2007).
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