NON SUSSISTE ANALOGIA TRA RIMOZIONE RIFIUTI E BONIFICA AI FINI DEI REQUISITI TECNICI (100.11)
Ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnico-professionale relativo all'esecuzione di servizi analoghi di bonifica, non sono computabili le prestazioni di mera demolizione e rimozione rifiuti eseguite in siti per i quali sia stata accertata la non necessità di interventi di bonifica. Tali attività, pur svolte in ambito ambientale, hanno disciplina e modalità concrete di espletamento differenti rispetto alla bonifica propriamente detta, che richiede specifiche competenze tecniche finalizzate all'eliminazione di inquinanti su matrici suolo o falda.
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