Giurisprudenza e Prassi

IL SERVIZIO DI VIGILANZA NON È ANALOGO A QUELLO DI PREVENZIONE INCENDI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA EMILIA ROMAGNA Sentenza 2024

Ai fini della qualificazione in una procedura di gara avente ad oggetto il servizio di prevenzione e sorveglianza antincendio, l'operatore economico non può avvalersi di esperienze pregresse maturate in servizi di vigilanza armata, portierato o guardiania. Tali prestazioni, prive di compiti specialistici legati alla gestione del rischio incendio e delle relative emergenze, non integrano il requisito dell'esecuzione di 'servizi analoghi' richiesto dalla stazione appaltante per garantire l'affidamento a soggetti dotati di specifica competenza tecnica professionale.

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