DIVIETO DI INTEGRAZIONE TARDIVA DEL BILANCIO PER REQUISITI DI SEPARAZIONE CONTABILE
In tema di procedure concorsuali per l'assegnazione di frequenze, è legittimo il punteggio nullo attribuito all'operatore che allega un bilancio privo del regime di separazione contabile prescritto, non essendo ammessa la produzione tardiva di un bilancio rettificato. Tale invio configura un'indebita alterazione della par condicio dei partecipanti, non rientrando nella nozione di errore materiale né nel perimetro del soccorso istruttorio, il quale ha funzione puramente chiarificatrice e non integrativa di elementi essenziali mancanti all'atto della presentazione della domanda.
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