Giurisprudenza e Prassi

DIVIETO DI COMMISTIONE TRA OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA NELLA FINANZA DI PROGETTO (200.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, BRESCIA Sentenza 2026

Nelle procedure di gara regolate dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il divieto di inserire elementi economici nell'offerta tecnica opera ogni qualvolta tale anticipazione consenta di ricostruire la convenienza economica dell'offerta, influenzando il giudizio discrezionale della Commissione. Tale principio generale trova piena applicazione anche nei contratti di prestazione energetica (EPC), nonostante la fisiologica interconnessione tra aspetti tecnici e finanziari tipica della finanza di progetto, qualora la lex specialis distingua nettamente tra il modello qualitativo di ripartizione dei rischi e il ribasso percentuale sui canoni.

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