Giurisprudenza e Prassi
LA SEDE OPERATIVA LOCALE DEVE ESSERE REQUISITO DI ESECUZIONE E NON DI PARTECIPAZIONE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Decreto
2024
È illegittima la clausola del bando di gara che impone il possesso di una sede operativa locale quale requisito di partecipazione a pena di esclusione, in quanto tale previsione limita irragionevolmente la concorrenza; la disponibilità di strutture logistiche sul territorio deve essere correttamente inquadrata come condizione per l'esecuzione del contratto, potendo la stazione appaltante richiedere ai partecipanti il solo impegno a dotarsene dopo l'aggiudicazione.
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