INAPPLICABILITÀ DEL PREAVVISO DI RIGETTO AL POTERE INIBITORIO SULLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
In materia edilizia, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 non è applicabile alla procedura di SCIA, in quanto quest'ultima non dà luogo a un procedimento ad istanza di parte destinato a concludersi con un provvedimento amministrativo espresso, ma abilita immediatamente il privato al compimento dell'attività, ferma restando la potestà inibitoria della Pubblica Amministrazione. Inoltre, in virtù del principio dell'onere della prova ex art. 64 c.p.a., spetta al ricorrente dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto (quali le quote altimetriche originarie) posti a fondamento della pretesa di legittimità della variante.
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