CONSUMAZIONE DEL POTERE INIBITORIO SULLA SCIA E COMPETENZA PREFETTIZIA NEI CENTRI ACCOGLIENZA
In tema di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), il decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 19 della L. 241/1990 consuma il potere inibitorio della Pubblica Amministrazione, la quale può intervenire solo tramite l'esercizio del potere di autotutela, previa rigorosa motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico prevalente. Inoltre, la valutazione sull'idoneità dei locali adibiti a centri di accoglienza per migranti e la decisione sulla cessazione del relativo uso collettivo rientrano nella competenza esclusiva del Prefetto ai sensi del D.lgs. 142/2015.
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