ALLEGAZIONE DI UNA SCHEDA TECNICA DI UN PRODOTTO PRIVO DEI REQUISITI MINIMI DI QUALITÀ PRESCRITTI: E' UNA CARENZA ESSENZIALE DELL'OFFERTA TECNICA (101)
È legittimo il provvedimento di esclusione dell’operatore economico che, in sede di gara, presenti schede tecniche non conformi alle specifiche del capitolato, atteso che la mancata dimostrazione del possesso del marchio di qualità richiesto (IGP) inficia la completezza dell’offerta e non è suscettibile di soccorso istruttorio.
"Il Seggio di Gara non avrebbe potuto fare ricorso al soccorso istruttorio perché questo era esplicitamente precluso dall’art. 15 del Capitolato ai sensi del quale “Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la dichiarazione sostitutiva di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta economica” e tale esclusione si pone in linea con la consolidata giurisprudenza amministrativa ai sensi della quale il soccorso istruttorio non è ammesso per modifiche all’offerta tecnica o all’offerta economica; sul punto, ex multis, può essere richiamato Consiglio di Stato, Sez. V, 2 aprile 2025, n. 2789 secondo cui “ Nel caso di incompletezza e indeterminatezza dell’offerta è esclusa la possibilità di ricorso al cd.
soccorso istruttorio" (Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2023, n. 1482, cit.); - “ove infatti la stazione appaltante richieda solo dei chiarimenti senza necessità di dover attingere a documenti esterni all’offerta si può parlare di soccorso procedimentale (ammesso anche con riguardo all’offerta tecnica: cfr. Cons. Stato, n. 324 del 2023), mentre ove sia invece necessaria la produzione di ulteriori documenti si ricade nel soccorso istruttorio, non ammesso per l’offerta tecnica” (Cons. Stato, sez. V, 20 maggio 2024 n. 4472)”.
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