Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMA LA RIDUZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER EPISODI DI VIOLENZA FISICA (23.4)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza
2026
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 142/2015, l'Amministrazione può disporre misure sanzionatorie quali la riduzione dei servizi e la sospensione dei benefici economici per gravi violazioni del regolamento della struttura di accoglienza. Tale potere è esercitato legittimamente quando l'istruttoria documenta compiutamente i fatti di violenza fisica e le misure applicate risultano proporzionate rispetto alla gravità della condotta e alle opzioni sanzionatorie più afflittive previste dall'ordinamento.
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