Sanzioni ANAC per falsità documentale e conversione del rito appalti
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza
2026
In sede di partecipazione alle gare d'appalto, l'operatore economico è responsabile della veridicità della documentazione tecnica presentata, non potendo invocare il principio di equivalenza per giustificare la produzione di schede tecniche inesistenti o certificazioni mancanti. Ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 36/2023, i provvedimenti sanzionatori dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sono soggetti al rito speciale in materia di appalti di cui all'art. 120 c.p.a., con conseguente conversione dell'azione erroneamente promossa con rito ordinario.
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)