DECORRENZA DEL TERMINE PER LA CONTESTAZIONE DI ADDEBITI SANZIONATORI ANAC (213.13)
Il termine di novanta giorni per la notifica della contestazione degli addebiti da parte dell'ANAC decorre solo dal momento in cui è compiuta l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini su tutti gli elementi soggettivi e oggettivi, fase che si perfeziona con la ricezione della relazione istruttoria della SOA. In tema di sanzioni per falsità documentale, il giudice può fondare il proprio convincimento su presunzioni semplici, gravando sull'impresa l'onere di provare la genuinità dei certificati prodotti se contestati dal firmatario.
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