Giurisprudenza e Prassi

ONERE PROVA DOPPIA CONFORMITÀ URBANISTICA IN ISTANZA DI SANATORIA EDILIZIA

TAR SICILIA, CATANIA Sentenza 2025

Ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di accertamento di conformità costituisce una fattispecie di silenzio-rigetto che non ammette censure per difetto di motivazione. È onere del soggetto interessato fornire la prova certa sia dell'epoca di realizzazione delle opere che della sussistenza dei requisiti di doppia conformità urbanistica, non potendo l'amministrazione supplire a carenze documentali del privato su fatti che ricadono nella sua esclusiva disponibilità.

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