IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE E SANATORIA EDILIZIA
In tema di contenzioso edilizio, deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) del Codice del Processo Amministrativo qualora i provvedimenti di inibizione o nullità di titoli abilitativi vengano sostituiti da accertamenti di conformità o sanatorie emessi in corso di lite, atteso che la nuova determinazione dell'Amministrazione estingue l'efficacia lesiva degli atti precedenti e la carenza di motivi aggiunti avverso i nuovi atti consolida la situazione giuridica.
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