Giurisprudenza e Prassi
RTI VERTICALE - NECESSARIA SUDDIVISIONE TRA PRESTAZIONI PRINCIPALE E SECONDARIA (48.2)
ANAC DELIBERA
2021
La partecipazione in raggruppamenti di tipo verticale è ammessa soltanto nel caso che la stazione appaltante abbia individuato nella lex specialis di gara le prestazioni principali e le prestazioni secondarie rispetto alle quali gli operatori economici in raggruppamento devono esprimere una suddivisione dei servizi quantitativa e qualitativa.
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