Giurisprudenza e Prassi
RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE PER SOPRAVVENUTA STIPULA DEL CONTRATTO E COMPENSAZIONE DELLE SPESE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Ordinanza
2026
In sede di giudizio amministrativo sugli appalti, la dichiarazione di rinuncia all'istanza cautelare resa a verbale dai difensori, motivata dall'avvenuta stipulazione del contratto d'appalto tra stazione appaltante e aggiudicataria, comporta la cessazione della materia del contendere limitatamente alla fase incidentale; il giudice può disporre la compensazione delle spese qualora la rinuncia sia direttamente riconducibile alla sopravvenienza fattuale della stipula.
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