Giurisprudenza e Prassi

RITO APPALTI: L'APPELLO VA NOTIFICATO ENTRO 30 GG DALLA NOTIFICA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

"In caso di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità dell'appello, regolando le spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale mediante una delibazione sommaria sull'esito del processo. Nel rito speciale appalti, l'appello notificato oltre il termine breve di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92, comma 1, e 120, comma 2, c.p.a., è irricevibile; ne consegue che l'appellante rinunciatario deve essere condannato alla refusione delle spese di lite in favore delle parti costituite che abbiano articolato difese nel merito o eccezioni di rito."

"...nella fattispecie... era applicabile il termine breve di trenta giorni per l’appello, ai sensi del combinato diposto dell’art. 92 comma 1 e 120 comma 2 c.p.a., avuto riguardo alla notifica della sentenza di prime cure... l’appello doveva considerarsi irricevibile."

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