SALDO TARDIVO DELL'AMMINISTRAZIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO: CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE MA LE SPESE PROCESSUALI SEGUONO IL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA
Qualora, nel corso del giudizio instaurato dall'appaltatore per il pagamento dei corrispettivi d'appalto, la stazione appaltante provveda al saldo delle somme dovute a titolo di revisione prezzi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, l'assenza di contestazioni in ordine al quantum debeatur fin dalla costituzione in giudizio preclude la compensazione delle spese di lite, le quali vanno poste a carico dell'Amministrazione soccombente, risultando irrilevanti in sede civile i ritardi causati dall'iter di finanziamento integrativo del quadro economico.
"Incontestato e, anzi, concordemente allegato il fatto sopravvenuto della intervenuta corresponsione delle somme oggetto della controversia, il giudicante non può che prenderne atto e dichiarare cessata la materia del contendere, atteso il sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione sul merito della stessa.
Resta da statuire in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, sulla cui rifusione la parte ricorrente ha espressamente insistito.
Al riguardo, in assenza di contestazioni di qualsivoglia natura in ordine alla debenza dei relativi importi, pacificamente ammessa dalla convenuta sin dalla costituzione in giudizio, le spese processuali non possono che seguire la soccombenza ed essere poste a carico di quest’ultima."
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